Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.